STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI DI ANGLISTICA”
ARTICOLO 1
Costituzione – Denominazione – Durata
L’”Associazione Nazionale Docenti di Anglistica” siglabile “ANDA”, disciplinata dal presente Statuto, è un’associazione privata, indipendente, senza fini di lucro e con durata illimitata, costituita ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del Codice Civile.
ARTICOLO 2
Sede
L’Associazione ha sede legale in Torino, Via Sant’Ottavio n. 20.
ARTICOLO 3
Scopi
L’Associazione si propone di promuovere e sostenere l’insegnamento e lo studio della letteratura inglese, delle letterature in inglese, degli “studi culturali” nell’Università italiana, facendosene interprete presso il Ministero e presso gli organi accademici.
Per tale scopo potrà, tra l’altro:
– organizzare convegni, seminari o incontri;
– pubblicare atti congressuali, dispense o quanto altro utile al raggiungimento dello scopo associativo.
ARTICOLO 4
Soci
Sono soci dell’Associazione le persone fisiche italiane o di altre nazionalità strutturate nelle Università italiane che ne condividono gli scopi e ne accettano e rispettano le norme statutarie.
L’Associazione ha tre categorie di soci:
a) Soci fondatori: le persone fisiche, promotrici dell’Associazione, intervenute alla costituzione della stessa, che hanno diritto a partecipare all’elettorato attivo e passivo;
b) Soci ordinari: le persone fisiche che contribuiscono alla vita associativa e hanno diritto di partecipare alle attività esercitate dell’associazione e all’elettorato attivo e passivo;
c) Soci onorari: le personalità scelte dal Consiglio Direttivo che condividono gli scopi ideali dell’associazione.
I soci sono tenuti a comunicare e ad aggiornare i dati relativi al domicilio, all’indirizzo di posta elettronica e al numero di fax.
ARTICOLO 5
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice-Presidente
d) il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dei compiti derivanti dalle cariche stesse, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
Assemblea dei soci
L’Assemblea ordinaria si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l’anno in sede ordinaria; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di un
terzo dei soci .
La convocazione deve essere fatta mediante comunicazione inviata a ciascun socio anche per fax o per posta elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
L’Assemblea è comunque validamente costituita e può deliberare in sede ordinaria ove sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea ordinaria:
a) stabilisce annualmente le linee generali dell’attività sociale;
b) esamina ed approva, entro il mese di aprile di ogni anno:
– la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta ed il Rendiconto
Economico e Finanziario dell’esercizio precedente;
– il preventivo per l’esercizio in corso;
c) elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti;
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto con il voto favorevole dei due terzi dei soci.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta, che non può essere rilasciata ad un membro del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dell’Associazione è invece deliberato dall’assemblea formata dai soli soci fondatori e che è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi di essi.
È ammessa la possibilità che l’assemblea avente all’ordine del giorno lo scioglimento dell’Associazione si tenga per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l’assemblea si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.
Anche in tale assemblea, ogni socio fondatore ha diritto ad un voto e può rappresentare un solo altro socio a mezzo di delega scritta che non può essere rilasciata ad un membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a undici, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Invece, il primo Consiglio durerà in carica fino all’assemblea che approverà il rendiconto dell’esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2008.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
– elegge tra i suoi membri il Presidente e il Tesoriere, fatta eccezione per i primi, che vengono eletti direttamente dai soci fondatori;
– definisce le linee programmatiche dell’Associazione, formula gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi l’Associazione stessa e delibera a maggioranza;
– determina modalità, contenuti e strumenti operativi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.
– delibera sull’ammissione dei soci e sulla loro eventuale esclusione.
Decade dalla carica il Consigliere che non abbia partecipato a nessuna riunione nel corso dell’esercizio.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, purchè la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall’Assemblea (o nell’atto costitutivo).
I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
ARTICOLO 8
Presidente – Vice-Presidente
Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, salvo quanto previsto al comma II del precedente art. 7.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega.
Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
ARTICOLO 9
Tesoriere
Il Tesoriere amministra i fondi della Associazione sulla base delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Sottopone al Consiglio Direttivo, in accordo con il Presidente, il preventivo finanziario ed il rendiconto consuntivo.
Il Tesoriere ha il potere di firma disgiunta con il Presidente per operare sui conti correnti bancari e postali dell’Associazione.
ARTICOLO 10
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea, (la prima volta dai soci fondatori), dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile, salvo, quanto alla durata, ciò che prevede il comma II del precedente art. 7.
Il Revisore dei Conti controlla il rendiconto finanziario annuale approvato dal Consiglio Direttivo e presenta annualmente il proprio rapporto all’Assemblea.
ARTICOLO 11
Finanziamento dell’Associazione
L’Associazione provvede al suo finanziamento con le quote associative delle prime due categorie dei soci e con contributi volontari degli associati o di terzi.
La quota associativa è stabilita all’inizio di ogni anno dal Consiglio Direttivo a partire dall’esercizio 2009 e può essere pari a zero.
ARTICOLO 12
Esercizio sociale
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 13
Devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio rimanente dopo che sia esaurita la liquidazione, verrà devoluto all’ UNICEF.
ARTICOLO 14
Controversie
Le eventuali controversie tra gli associati e quelle per l’interpretazione e l’applicazione del presente statuto saranno devolute al giudizio inappellabile del Presidente del Tribunale di Torino.
ARTICOLO 15
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e, più in generale, alle leggi sull’associazionismo.